domenica 24 maggio 2020




SPORT E LINEE GUIDA: LA PAROLA ALLE FEDERAZIONI CHE GIA' SI SONO ORGANIZZATE.


Ripartono anche le attività e le discipline sportive dilettantistiche.

Sono state elaborate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli atti di indirizzo rivolti alla pratica dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere nonché per gli allenamenti di squadra.

Accanto alle linee guida emanate dalla Conferenza permanente delle regioni e province autonome, sono stati pubblicati due nuovi importanti documenti per il mondo sportivo quali:

  • “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del 19.05.2020
  • “Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”del 18.05.2020.

Le “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett f) del DPCM 17.05.2020, rappresentano un atto di indirizzo che, anche se di carattere generale, fornisce una serie di azioni e misure di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport e al quale devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità. 

Inoltre, queste direttive costituiscono il quadro di riferimento per la redazione di specifici protocolli da parte delle diverse FSN, EPS e DSA, ciascuna per le proprie discipline di competenza e valevoli per i rispettivi tesserati.

Tali indirizzi dovranno comunque essere rispettati nella pratica delle attività sportive di base e per quelle attività motorie svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (quindi non necessariamente attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni). 

Tutto ciò viene specificato dalla definizione “ampia” che nel documento viene riservata alla dizione di “sito sportivo”, inteso come “ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori” e, pertanto, anche al di fuori dell’orbita di interesse del Coni (es. centro pilates, crossfit, ecc.). 

Si può quindi affermare che se per le attività sportive riconosciute dal Coni si dovranno attendere delle specifiche indicazioni dalla propria FSN/EPS/DSA di riferimento (che potrà integrare o riprendere tout court quanto elaborato dall’Ufficio dello Sport), per le attività extra Coni le suddette linee guida ministeriali sono direttamente applicabili.

Entrambi i documenti sono quindi utili a fornire delle indicazioni generali (di carattere temporaneo e strettamente legate al perdurare di quest’attuale situazione epidemiologica), necessarie per poter accompagnare una corretta ripresa del movimento sportivo, nel rispetto della disciplina che regola il contenimento della diffusione del contagio e la tutela della salute dei cittadini.

A livello generale, ogni sito e impianto sportivo, ai fini di una corretta riapertura, dovrà effettuare una valutazione del rischio di trasmissione del contagio all’interno della struttura e nell’intero ambiente sportivo ad essa riferito. 

Alla luce di quanto già previsto dall’Ufficio per lo Sport, i gestori delle strutture dovranno procedere con l’analisi e la conseguente individuazione dei potenziali e probabili rischi che potrebbero intercorrere dal quotidiano svolgimento dell’attività sportiva. 

Attraverso attività di classificazione, analisi, verifica e revisione, si potrà quindi riorganizzare nel complesso le proprie attività, il personale, il lay-out della struttura e la programmazione generale, facendo particolare attenzione alle fasce orarie in cui vengono frequentate zone quali l’ingresso e l’accesso ai locali, agli spazi di pratica sportiva, alle aree comuni, agli spogliatoi e ai servizi igienici. 

Per questo infatti si opererà sin da subito, prima dell’effettiva apertura, a favore di una classificazione dei luoghi sportivi, al fine di poterne individuare delle potenziali criticità (prime fra tutte l’aerazione del locale e la possibilità di assembramento).

Sarà quindi necessario adottare delle misure di prevenzione e di protezione, sulla base delle specificità emerse in sede di analisi del rischio. 

Alla base di qualunque regola di contenimento del contagio sta l’obbligatorietà di distanziamento, di igiene delle mani, nonché delle superfici, e l’adozione di qualunque altra misura di contenimento in riferimento alla possibile dispersione di droplets, tramite l’utilizzo di dispositivi di sicurezza (guanti, mascherine, gel igienizzante, visiere, ecc.). Tuttavia, essendo comunque evidente il fatto che sostenere una pratica sportiva con determinate “limitazioni” potrebbe risultare incompatibile con l’esercizio fisico di una certa intensità, sarà necessario adottare delle misure di mitigazione.

Più nello specifico, quindi, dovranno essere revisionate e disciplinate:
  • le modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo, con una rimodulazione dell’attività del personale e dei loro accessi;
  • il distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva (1 metro minimo, 2 metri durante le prestazioni sportive);
  • la gestione delle entrate e delle uscite dei siti sportivi, il lay-out della struttura e dei percorsi;
  • la gestione dei possibili casi sintomatici;
  • le misure e le pratiche di igiene;
  • il sistema dei trasporti;
  • la gerarchia del rientro degli operatori sportivi nei siti e di accesso di persone terze;
  • le misure e i dispositivi messi a disposizione del e dal lavoratore (tra i quali fondamentali sono una corretta informazione e dispenser di gel igienizzante all’interno dell’intero impianto, ovunque si renda necessario);
  • l’adozione di dispositivi di sicurezza quali mascherine chirurgiche e guanti monouso;
  • programmazione della pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature in loco (la prima da effettuarsi con cadenza quotidiana, almeno una volta al giorno, e la seconda secondo la periodicità stabilita dal gestore a seconda della valutazione del rischio effettuata e delle caratteristiche ed utilizzi delle stesse attrezzature e degli spazi).

Al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio e la diffusione del virus, è molto incentivato anche l’utilizzo di supporti tecnologici che possano andare a simulare ed integrare la pratica sportiva, attraverso una modellizzazione e una (quanto più) fedele riproduzione virtuale di gesti, movimenti e atteggiamenti propri di una determinata disciplina (es. corsi in video).

Di rilevanza fondamentale, infine, saranno soprattutto due funzioni all’interno dell’organico della struttura: in primis il sistema di vigilanza, che si dovrà adoperare affinché si vadano a rispettare nei siti le misure tecniche, organizzative e procedurali previste, sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività che per l’accesso alla struttura da parte del personale, della clientela e dei fornitori. 

Ma forse ancora più importante sarà il peso della sorveglianza sanitaria, nella persona del medico competente, da nominarsi obbligatoriamente in presenza di lavoratori subordinati e che dovrà supportare il personale ed il datore di lavoro o il gestore dell’impianto, anche attraverso attività di informazione e aggiornamento.

Dott. Victor Di Maria

sabato 23 maggio 2020


Decreto Rilancio: le novità in sintesi




Versamento Irap
Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.
Contributo a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.
Credito d’imposta locazioni
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Reddito di emergenza
È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).
Indennità di 600 euro
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Indennità a favore dei lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Proroga dei termini di versamento
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
Trasmissione telematica dei corrispettivi
Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Lotteria degli scontrini
È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.
Pagamento avvisi bonari
È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R.  633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
Proroga termini versamento adesioni e mediazioni
Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.
Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Dott. Victor Di Maria
Studio commerciale tributario e legale DFA

giovedì 7 maggio 2020






CIRCOLARE INFORMATIVA
MISURE DI PREVENZIONE CHE LE AZIENDE DEVONO ADOTTARE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

Tra le informazioni:
1.   L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
2.   L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc..
3.   L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
4.   L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.
Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID - 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.


Pulizia e sanificazione in azienda

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi) .

Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.
Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
È previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.

Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza.
Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.
E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.



Gestione di un caso sintomatico in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.
L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Medico competente e RLS

Il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
                                                                                          Dott. Victor Di Maria

martedì 12 dicembre 2017

Note di credito IVA - Termini per l’emissione - a cura del Dott. Victor Di Maria


Le disposizioni contenute nell'art. 2 del DL 50/2017, che ha modificato, restringendoli, i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, rendono superata la regola secondo cui la nota di variazione deve essere emessa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. 

L'art. 19 del DPR 633/72, come modificato dalla norma citata, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto, mentre il novellato art. 25 consente l'annotazione "anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Un'interpretazione sistematica delle menzionate disposizioni porterebbe pertanto ad affermare che la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 possa essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

Dott. Victor Di Maria


martedì 28 novembre 2017

Diritto all'equo compenso da parte dei professionisti - Parere contrario dell'Autorità Garante della Concorrenza


Diritto all'equo compenso - Estensione ai professionisti - Novità del Ddl. di conversione del DL 148/2017 (parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24.11.2017 n. AS1452)

Secondo il parere 24.11.2017 n. AS1452 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rivolto ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul Bollettino 27.11.2017 n. 45, la norma sull'equo compenso ostacola la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali, alterando il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato.  

Più precisamente, l’art. 19-quaterdecies del Ddl. di conversione del DL 148/2017, approvato dal Senato ed ora al vaglio della Camera, reintroducendo nell'ordinamento un sistema di tariffe minime, esteso oltretutto all'intero settore dei servizi professionali, sottrae alla libera contrattazione fra le parti la stessa determinazione del compenso dei professionisti, in quanto, anche se prevede la sanzione della nullità azionabile solo dal professionista, di fatto è difficile che il cliente accetti un compenso inferiore ai suddetti parametri con il rischio di andare poi in giudizio. 

Aggiunge ancora l’AGCOM che la disposizione in esame, oltre a non essere necessaria (in ragione delle novità di cui alla recente L. 81/2017), risulta altresì in contrasto con alcuni principi consolidati a tutela della concorrenza, determinando un’ingiustificata inversione di tendenza rispetto al processo di liberalizzazione delle professioni e limitando di fatto confronti concorrenziali tra gli appartenenti alla medesima categoria.

Dott. Victor Di Maria

La riforma del diritto fallimentare di Victor Di Maria

Lo scorso 14 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 155/2017 che delega il Governo a riformare il sistema delle procedure concorsuali, delle procedure di composizione della crisi e dei privilegi e delle garanzie nel termine di dodici mesi. 


La novità introduce anche un nuovo lessico. Non si chiamerà più "fallimento" ma  "liquidazione giudiziale", anche se saranno mantenute le fattispecie dei reati fallimentari.

Inoltre, non sarà più possibile la dichiarazione di fallimento d'ufficio

La riforma dovrà introdurre una norma che definirà cosa si intende per stato di crisi, ovvero probabilità di futura insolvenza, distinguendola espressamente dalla nozione di insolvenza, che verrà conservata nell'ordinamento giuridico.

Una ulteriore novità riguarderà l'ambito processuale. 
Verrà introdotta una procedura per l'accertamento dello stato di crisi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 LF, con possibilità di azione da parte del pubblico ministero e degli organi di controllo e vigilanza sull'impresa. 
Inoltre verrà armonizzato il regime delle impugnazioni per i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria e di omologazione del concordato.

La legge delega sembrerebbe voler eliminare la esclusione alle procedure delle piccole imprese.
La legge delega prevede che la procedura dovrà essere differenziata a seconda della tipologia di soggetto ma, nel caso dei piccoli imprenditori (coloro che presentano parametri dimensionali inferiori a quelli indicati nell'art. 1 LF), dovrà essere simile a quella di sovra indebitamento per debitori civili, professionisti e consumatori.

Un altro principio contenuto nella legge delega riguarda la competenza territoriale (dunque il Tribunale competente per la procedura di crisi/insolvenza), per la quale la nozione di "centro degli interessi principale del debitore" dovrà essere ridefinita in conformità all'ordinamento dell'Unione Europea.

La riforma darà priorità di trattazione alle proposte che prevedono il risanamento della situazione debitoria del soggetto, al fine di prevenire il ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale.

Un punto specifico della legge è stato dedicato alla notifica dei provvedimenti di apertura della procedura di accertamento dello stato di crisi; nel caso in cui il debitore sia un professionista o un imprenditore, la notifica tramite PEC dovrà essere resa obbligatoria dalla riforma, con la previsione di una procedura telematica alternativa nel caso in cui la notificazione non sia stata possibile per causa imputabile al destinatario. Inoltre si specifica che all'imprenditore dovrà essere imposto di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.

Un altro obiettivo della legge delega è introdurre norme mirate a ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, responsabilizzando gli organi di gestione e riducendo i casi di prededuzione,  per evitare che i crediti prededucibili assorbano una parte eccessiva dell'attivo delle procedure.

La legge tratta anche un aspetto organizzativo, riguardante la specializzazione dei giudici in materia concorsuale. 
In particolare si intende attribuire ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza sulle procedure concorsuali di imprese in amministrazione straordinaria e di gruppi di imprese di rilevante dimensione. 
Per quanto riguarda il consumatore, il professionista e il piccolo imprenditore, invece, rimarranno invariati i criteri vigenti di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza.

Infine, per le procedure concorsuali relative a imprese "intermedie" tra piccola e grande dimensione, la riforma dovrà individuare i tribunali competenti sulla base dei seguenti criteri:
  1. il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
  2. il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
  3. il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
  4. la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
  5. il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 2,3 e 4 e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
  6. il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
  7. la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 6;
La legge delega prevede l'istituzione di un albo di soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
Dott. Victor Di Maria

domenica 30 aprile 2017